venerdì 20 febbraio 2009

Le Connessioni Inattese.it


In questo numero (Dicembre 2008):

- Gli obiettivi dell’Associazione Culturale ALTANUR (A.Scuotto)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2.html
http://www.youtube.com/watch?v=-A3QtAvfVrg
- Il confine tra Scienza, Storia e Mito (S. Scuotto)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2_a.html
- Sento. Di Lucio Esposito (O. Russo)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2_b.html
- Dal Mito al Rito attraverso la maschera (M. Scognamiglio)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2_c.html
- Paradigma epistemologico (A. Ianniello)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2_d.html
- Filiazione (L. Quintavalle)
http://www.leconnessioniinattese.it/2/2_e.html

venerdì 13 febbraio 2009

Raffreddore, rischio per la guida?

Per chi guida un'influenza è quasi peggio di due whisky
di Alessandro Scuotto

E’ di qualche giorno fa la notizia che mettersi alla guida ammalati di raffreddore o di influenza può comportare dei rischi. Uno studio britannico, commissionato dalla Lloyd TSB Insurance, ha rilevato che queste malattie riducono l’attenzione del guidatore dell’11-13%, una percentuale simile a quella riscontrabile nel guidatore con un aumento del tasso di alcool nel sangue pari al consumo di due whisky.
La ricerca è, in verità, condotta in modo scientificamente scrupoloso. L’uso di un simulatore della percezione di rischio e il campione sufficientemente ampio di individui sottoposti ad analisi portano a risultati statisticamente significativi. In più sono stati anche valutati gli effetti di altre condizioni di malessere (cefalea, sindrome premestruale, stress), che non hanno comportato una rilevante riduzione della percezione di rischio (solo il 4%). L’articolo è perfino corredato di una tabella illustrativa che evidenzia la distanza percorsa mentre si compie uno starnuto (circa 2 secondi) a varie velocità di guida: 27 metri circa a 50 km/h, più di 50m a 100km/h.
La relazione diretta causa-effetto tra stato di malattia e incidente è una supposizione ragionevole, ma non completamente dimostrata, inoltre ci sembra che l’applicabilità in pratica del risultato di questa ricerca sia piuttosto impegnativo.

Forse siamo maliziosi nel pensare che la Compagnia Assicurativa avesse qualche interesse nel commissionare tale ricerca con l’aspettativa ben riposta di tale risultato. Ma le parole della portavoce dell’Assicurazione ci suggeriscono questo sospetto. Infatti dice: "La nostra ricerca prova che mettersi alla guida quando si è ammalati causa migliaia di incidenti ogni anno. Ciò porta a un duplice avvertimento per i guidatori – primo, cercare di evitare di mettersi alla guida se affetti da influenza o raffreddore, e secondo essere preparati alla irresponsabilità di altri guidatori accertandosi di avere un’assicurazione completa (in lingua originale comprehensive)". In pratica si consiglia di stipulare un’assicurazione “casco”, di costo più elevato rispetto alla convenzionale assicurazione per il rischio automobilistico.

Questa comunicazione viene fornita, in modo opportuno, in un periodo dell’anno in cui l’incidenza di malattie da raffreddamento è molto elevata nella popolazione; ci aspettiamo tra qualche mese, in primavera,una analoga ricerca nei confronti delle persone con rinite allergica, anch’essi dispensatori di starnuti.

Ma queste notizie, che arrivano al pubblico dalla ricerca scientifica, attraverso i canali di informazione ordinari in maniera sovente tanto sintetica da avere un effetto slogan, ci inducono una riflessione scherzosa. Non desidereremmo infatti che un legislatore burlone ci imponesse l’uso della “maglia della salute” se la nostra auto è dotata di climatizzatore; inoltre speriamo che, nel caso vi fosse obbligo per la polizia stradale di rilevare la temperatura corporea delle persone al volante, ci sia concesso di utilizzare un metodo poco invasivo.


Articolo pubblicato sul quotidiano L'Ordine, 12 febbraio 2009

venerdì 6 febbraio 2009

Medici e immigrati

Non ti denuncerò.
di Alessandro Scuotto

Ieri, con emendamento approvato al Senato, è stato soppresso il comma 5 dell’articolo 35 del DL 25 luglio1998, n.286: “L’accesso alla struttura sanitaria da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Dunque un medico può denunciare un immigrato irregolare che gli si rivolge per problemi di salute.
Può non significa che deve farlo!
La Federazione degli Ordini dei Medici, i medici cattolici italiani, l’organizzazione umanitaria “Medici senza Frontiere” e tante altre autorevoli organizzazioni sanitarie e non hanno già espresso il dissenso sull’emendamento. Come medico ne sono confortato e desidero manifestare la mia opinione.

Non so se, nell’esercizio della professione, mi capiterà di trovarmi in questa posizione, ma caro cittadino - italiano o straniero, regolarmente ammesso o irregolarmente presente in Italia - voglio farti sapere che, nell’osservanza delle leggi dello Stato, nell’adempimento delle disposizioni del codice deontologico e nel rispetto dei principi etici, io non ti denuncerò.

Non ti denuncerò. Perché ho giurato che: “dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” (Art. 3 del Codice di Deontologia Medica, 16 dicembre 2006)

Non ti denuncerò. Perché ho giurato di ispirarmi “ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona” e di non dover “soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di altra natura” (art. 4).

Non ti denuncerò. Perché ho giurato di “collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità di cure” (art.6).

Non ti denuncerò perché un medico “non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza” (art.8).

Non ti denuncerò perché “il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione” e perché “il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale” (art.10).

Ma soprattutto non ti denuncerò perché ho scelto di essere dalla tua parte, nella lotta contro la malattia e contro la sofferenza, e desidero che tu ti fidi di me.


Articolo pubblicato sul quotidiano L'Ordine, 6 febbraio 2009.